Esenzione imposta di bollo per onlus associazioni di volontariato e di promozione sociale
Esenzione imposta di bollo enti del terzo settore
Il D.lgs 117/2017 ha introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In particolare l’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”. L’ampia formulazione della disposizione ricomprende nell’esenzione anche le fatture e gli estratti conto.
Di conseguenza a partire dal 1 gennaio 2018 i suddetti atti sono esenti dall’imposta di bollo e dovranno recare la dicitura ” Esente da bollo ai sensi dell’art. 82 co.5 D Lgs 117/2017″.
Sotto il profilo soggettivo l’art. 104 comma 1 del Codice stabilisce che l’agevolazione prevista dall’art 82 comma 5 si applica in via transitoria dal 1 gennaio 2018 e sino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del Codice, alle onlus, alle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei relativi registri, successivamente si applicherà agli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società.