Decreto 17 marzo 2020: Disposizioni in materia di terzo settore

Riteniamo opportuno mettervi a conoscenza che con il decreto del 17 marzo 2020 art.35 c’è stata la proroga dei termini assembleari di bilancio, compresa la scadenza degli adeguamenti statutari e modalità assembleare semplificata

 

 

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore) 1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”. 2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”. 3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.   

 

 

FONTE: Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg