EAS chi deve compilarlo ?

Modello EAS per le associazioni non profit, l’obbligo riguarda le modifiche intervenute nel corso dell’anno.

Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’Eas non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione.

 

Istruzioni per l’uso.

Che cos’è il Modello Eas?

Il modello Eas è format di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi. Riguarda gli enti non commerciali aventi natura associativa e che devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è una dichiarazione obbligatoria. Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi.

 

Chi sono gli Enti obbligati alla compilazione parziale del modello EAS ?

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:

  • le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri regionali;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attività commerciale o anche solo attività non commerciali nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;
  • le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Queste hanno l’obbligo di compilare:

a)      il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale),

b)      il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).

c)      le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).

 

Ci sono Enti esonerati dall’invio ?

Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono presentare:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e non commerciali nei confronti degli associati o dei tesserati.

 

Chi sono gli enti obbligati a rispondere a tutte le caselle ?

Gli Enti obbligati a compilare il modello EAS in tutte le sue parti (38 domande) sono le associazioni non riconosciute – quelle che non sono state costituite con notaio – che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (corsi ecc.);
  • svolgono attività commerciale, non prevalente.

 

Le Associazioni che si costituiscono ora, quando devono presentare l’EAS ?

Le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione.

 

L’EAS va presentata una sola volta ?

Le associazioni già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo quando sono intervenute delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello EAS inviato.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se invece nel corso del 2020 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2021 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva.

 

Come si invia l’EAS ?

Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgendosi a un Caf o ad uncommercialista.

 

Che succede se non ho fatto l’EAS nei tempi dovuti ?

Qualora non venisse rispettato il termine è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, pagando la sanzione di €. 250.

 

Scarica il Modello per la comunica-EAS